IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 6 luglio 2012 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto  il  decreto-legge  del  15  maggio  2012,  n.  59,   recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Considerato che il territorio della regione Umbria  e'  interessato
da  un  lungo  periodo  di  siccita',  causato   dalla   carenza   di
precipitazioni che hanno provocato una gravissima e diffusa emergenza
idrica; 
  Considerato,  altresi',  che  il  lago  Trasimeno  e  l'invaso   di
Montedoglio, a seguito di  detta  carenza  di  precipitazioni,  hanno
registrato una consistente contrazione di risorse idriche; 
  Considerato che il perdurare della situazione di siccita'  e  della
conseguente emergenza idrica compromettono la vita sociale, economica
e produttiva nonche' comportano un grave pregiudizio per la sanita' e
l'igiene pubblica; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a  porre
in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della  grave
situazione derivante dalla crisi idrica mediante il ricorso a mezzi e
poteri straordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'articolo 5, comma 1, della  citata  legge  24  febbraio
1992, n. 225, cosi' come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012,
n. 59, per la dichiarazione dello stato di emergenza; 
  Viste le richieste  del  Presidente  della  regione  Umbria  dell'8
maggio e del 25 giugno 2012; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e'  dichiarato,
fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo
stato  di  emergenza  in  relazione  alla  grave  crisi  idrica   nel
territorio della regione Umbria. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze  -  emanate
dal  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  -  acquisita
l'intesa della Regione interessata, in deroga  ad  ogni  disposizione
vigente  e  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico, volte alla realizzazione  degli  interventi  provvisionali
strettamente  necessari  alle  prime  necessita'  delle   popolazioni
colpite dalla crisi idrica. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione  Umbria,
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225,  come  modificato  dall'articolo  1,  comma  1,  lett.  c),  del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, provvede, in  via  ordinaria,  a
coordinare gli interventi conseguenti alla crisi  idrica  finalizzati
al superamento della situazione emergenziale in atto. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 luglio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti